LAVORO, SICUREZZA QUELLA RIFORMA «CANCELLATA» (corriere.it)

di Pietro Ichino

Come ieri, dopo le due morti a Bologna, e oggi dopo 
le altre due sull’Autostrada del Sole, a ogni 
infortunio grave sul lavoro i media condannano, 
i sindacati protestano, le autorità promettono 
un rafforzamento delle attività ispettive. 

Ma nessuno dice che il primo passo per questo rafforzamento sarebbe costituito dalla riorganizzazione unitaria degli ispettori del lavoro, attualmente ripartiti in quattro organici distinti e tra loro scollegati: quello del ministero, quello dell’Inps, quello dell’Inail e quello delle ASL.

L’unificazione e riorganizzazione almeno dei primi tre in una struttura denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro erano previste da uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il n. 149 del 2015; e sarebbero state indispensabili per ridare autorevolezza all’attività ispettiva, recuperando un’efficacia che non si misura sul numero delle ispezioni, concentrando la presenza degli ispettori là dove oggi essa è davvero indispensabile.

Senonché a nove anni di distanza quella norma di legge non è mai stata attuata: hanno prevalso le resistenze interne degli apparati a ogni cambiamento organizzativo; e i tre corpi amministrativi sono rimasti separati. Subito dopo la strage del 16 febbraio scorso in un cantiere di Firenze, nel decreto-legge n. 19 è stato aggiunto un articolo 31 contenente norme per «L’efficientamento dell’Ispettorato del Lavoro».

Finalmente, pur con nove anni di ritardo, viene attuata la norma del 2015 per una radicale riorganizzazione del lavoro degli ispettori? No: la norma prevede solo uno stanziamento di 20 milioni per «misure di efficientamento» non meglio precisate.

Ma la beffa sta nel comma 12 — l’ultimo, accuratamente nascosto in fondo all’articolo — che prevede… il «ripristino dei ruoli ispettivi dell’Inps e dell’Inail» come ruoli a sé stanti, cioè l’abrogazione di quanto disposto per la riorganizzazione unitaria del servizio dal decreto legislativo del 2015.

La nuova norma, beninteso, non porta alcun mutamento organizzativo reale: all’indomani della strage di Firenze, essa interviene soltanto a sancire il successo finale della resistenza sorda degli apparati a quanto era stato disposto dalla legge nove anni prima.

Con buona pace dei morti, dei loro familiari e dell’opinione pubblica alla quale era stata promessa una misura di rafforzamento della prevenzione antinfortunistica.

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