Del disegno di legge Zan (DDL Zan)
– “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità” – si è parlato su vari piani. Sembra opportuno svolgere considerazioni su quello del diritto, forse il più trascurato.
Il ddl Zan in sintesi
Il DDL Zan inserisce il riferimento ad alcune condizioni personali all’interno sia dei reati previsti dall’art. 604 bis c.p., sia nell’aggravante di cui all’art. 604 ter c.p.. In particolare, il testo dispone sanzioni per chi commette atti di discriminazione fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità”; per chi istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi; per chi partecipa o assiste organizzazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza sempre per tali motivi.
Inoltre, per qualsiasi reato commesso per le finalità di discriminazione o di odio la pena viene aumentata fino alla metà. Il condannato può ottenere la sospensione condizionale della pena se presta un lavoro in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati. Il DDL Zan prevede anche l’istituzione di una giornata nazionale per promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché per contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, e programmi di sensibilizzazione su questi temi vanno inseriti nell’offerta formativa delle scuole.
L’Istat farà indagini con cadenza almeno triennale su discriminazioni e violenze contemplate dal DDL Zan «al fine di verificare l’applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto».
Nel provvedimento c’è anche uno stanziamento annuale per i centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere … leggi tutto