Ancora sulla (ex) Biblioteca Ruffilli, ora "Salaborsa Lab".
Come si legge, il Comune ha inteso affidare le attività da svolgere nella (ex) Biblioteca Ruffilli tramite un “bando riservato ai soggetti del terzo settore”, con una dotazione di 300.000 euro. Un importo elevato. Gli “enti del terzo settore” sono le APS (associazioni di promozione sociale) le associazioni del volontariato. E le cooperative sociali.
Per non sollevare legittime perplessità, forse sarebbe stato preferibile, da parte del Comune di Bologna, fare una gara d’appalto secondo le regole del Codice degli appalti, cui potessero partecipare tutti i soggetti qualificati e specializzati nelle attività di biblioteca.
Troppe volte abbiamo la sensazione infatti che il ricorso al “terzo settore” divenga un passpartout per procedere al di fuori delle precise regole del Codice degli appalti.
Ricordiamole.
Per il codice degli appalti (D. Lgs 50 del 2016) si può “riservare” la partecipazione ad una gara, limitando così la concorrenza, solo in un caso: di gare che prevedano espressamente nei Documenti la finalità dell’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio. Solo in questo caso si possono “riservare” le gare alle cooperative sociali, e solo a quelle di tipo B, ovvero quelle che perseguono statutariamente la finalità dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e che devono mantenere il requisito del 30% dei propri soci lavoratori appartenente a categorie di lavoratori svantaggiati.
Quindi, ad esempio, non si possono riservare gare alle Cooperative sociali di tipo A, ma solo a quelle di tipo B.
Oltre a ciò, per una consolidata giurisprudenza, l’Ente Pubblico può riservare una gara alle cooperative sociali di tipo B solo se questa riguarda forniture di beni o servizi “verso la Pubblica Amministrazione”, non quando ciò riguardi servizi al pubblico (come sono, tipicamente, quelli di una Biblioteca).
Quindi il Comune di Bologna non avrebbe potuto “riservare” una gara da 300.000 euro alle “cooperative sociali”: neanche a quelle di tipo B. In primo luogo, perchè avrebbe dovuto in modo esplicito finalizzare la procedura all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; e in secondo luogo perchè, nel caso di una biblioteca, non si tratta di servizi rivolti alla Pubblica Amministrazione, ma di servizi al pubblico, servizi di pubblica utilità.
Ecco invece che, ricorrendo al “Terzo Settore”, voilà, vengono aggirati e annullati i vincoli e le prescrizioni del Codice degli Appalti sulla concorrenza, e viene bene di riservare a determinati soggetti, tra cui le cooperative sociali, una procedura del valore di 300.000 euro.