Dalla guerra agli scafisti alla stretta sulla protezione speciale: cosa prevede il decreto Cutro (ildubbio.news)

LA SCHEDA

Via libero definitivo al testo approvato alla Camera con 179 voti a favore, 111 i contrari e 3 astenuti. Ecco i punti principali del provvedimento

Lotta agli scafisti, deroghe alla normativa al decreto flussi, modifiche alla durata dei permessi per lavoro, potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera e modifiche al sistema di accoglienza, gestione dei centri per migranti e, infine, la “discussa” stretta sulla protezione speciale.

Sono le principali novità che modificano il Testo unico sull’immigrazione, introdotte dal decreto Migranti, meglio noto come ‘decreto Cutro’ per il Consiglio dei ministri che si è svolto nella cittadina dopo il tragico naufragio davanti alle coste della Calabria. Con il via libera definitivo della Camera il provvedimento viene convertito in legge. Questi i punti fondanti.

Decreto flussi

Si prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Le indicazioni dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal ministero del Lavoro, previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Si prevede inoltre l’indicazione delle quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri. Rispetto al Testo unico dell’immigrazione, la procedura speciale introdotta per il triennio 2023-2025 prevede quindi – salva la possibilita’ di aggiornamenti – un unico documento che, oltre a definire i criteri generali, stabilisca anche direttamente le quote di ingresso in Italia. Infine, si stabilisce che i Dpcm assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumita’ personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari e puo’ essere autorizzato l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio (possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorita’ competenti nei Paesi di primo asilo o di transito).

Stretta sulla protezione speciale

Si elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Si stabilisce l’impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche; viene invece inserito il delitto di induzione al matrimonio tra i motivi per i quali può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza; quanto al permesso per motivi di salute, non si potrà procedere all’espulsione solo in presenza di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine” e non più in presenza di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”; il permesso di soggiorno per calamità è rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità “contingente ed eccezionale” e non “grave” come attualmente previsto, permesso rinnovabile solo per un periodo ulteriore di sei mesi.

Si dispone, ancora, che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale. Infine, viene meno il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare, che consentiva poi l’ottenimento di un permesso per protezione speciale.

“Lotta agli scafisti”

Si prevedono norme penali volte, da un alto, a inasprire le pene per i delitti concernenti l’immigrazione clandestina e, dall’altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Si punisce la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti con la pena della reclusione da due a sei anni.

Resta ferma l’ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona. Infine, è previsto l’arresto in flagranza anche differito per i reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione.

Permessi di lavoro

Si prevede, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di particolari modalità e termini – da definire in via regolamentare – per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da alcune organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, o da articolazioni delle stesse, con determinati soggetti.

Il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, non può superare la durata di tre anni, estendendo così la massima durata possibile del rinnovo rispetto ai due anni attualmente previsti. Quanto ai minori non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d’età, si prevede che il permesso di soggiorno abbia la durata massima di un anno e la conversione è possibile previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accoglienza, hotspot e frontiere

Vengono introdotte diverse misure relative alla gestione dei punti di crisi (c.d. hotspot) e dei centri governativi di prima accoglienza. La disposizione, in particolare, estende fino al 31 dicembre 2025 le deroghe all’applicazione della normativa vigente, già previste per i Cpr, per la realizzazione di nuovi hotspot e centri governativi; prevede che l’hotspot di Lampedusa possa essere gestito dalla Croce Rossa Italiana con facoltà di deroga alla normativa vigente e viene attivata una postazione medicalizzata del 118 a Lampedusa; consente di trasferire gli stranieri ospitati presso gli hotspot in strutture analoghe sul territorio nazionale; autorizza il prefetto a individuare strutture di accoglienza provvisoria in caso di indisponibilità di posti nei centri di accoglienza governativi; destina circa 8,8 milioni di euro per l’affidamento dei contratti di trasporto marittimo dei migranti. Infine, si aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *