Diritto d’asilo, il giudice può disapplicare i decreti sui Paesi sicuri: primo avviso della Cassazione (ildubbio.news)

di Valentina Stella

Sentenza sfavorevole al Governo

Il provvedimento riguardava il rigetto, da parte di una Commissione territoriale, di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo (la Tunisia) inserito nell’elenco dei Paesi di origine sicuri

Spetta «al circuito democratico della rappresentanza popolare la scelta politica di prevedere, in conformità con la disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri».

E dunque il giudice “non può sostituirsi al ministro degli Affari esteri” né «può annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale». Tuttavia «il giudice ordinario, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/ 32/ UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale».

È quanto affermato ieri da una sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione, che ha risposto ad un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma del 1° luglio scorso.

Il provvedimento riguardava il rigetto, da parte di una Commissione territoriale, di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo (la Tunisia) inserito nell’elenco dei Paesi di origine sicuri.

Si legge inoltre nella pronuncia di Piazza Cavour che «a garanzia dell’effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l’istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova.

In quest’ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale». La decisione si riferisce però a una richiesta dei giudici romani fatta prima dell’approvazione del Dl “Paesi sicuri” e del Dl “Flussi” che tante polemiche e scontri fra magistratura e politica hanno scatenato.

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