Il vaccino anti-Covid non è più sperimentale, ha ottenuto ora una piena approvazione.
Lo stato può dunque imporne l’obbligatorietà? La Corte costituzionale si è pronunciata più volte sul tema. E ha delineato i presupposti dell’obbligo vaccinale.
Vaccini obbligatori per legge
Nel 2017, il decreto legge n. 73 ha reintrodotto l’obbligo di vaccinazione per determinate malattie, soppresso alla fine degli anni Novanta. L’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19, invece, è stata imposta dall’articolo 4 del decreto legge n. 44/2021 per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario. Si tratta perciò di capire se ricorrano i presupposti e le condizioni per poterla dichiarare obbligatoria per legge per tutti i cittadini, trattata alla stessa stregua degli altri vaccini obbligatori.
La Costituzione (articolo 32) dispone che il trattamento sanitario non può essere imposto a nessuno, se non per disposizione di legge (è il caso dei cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori). Secondo l’articolo 32 della Costituzione, la salute non è soltanto un “diritto dell’individuo”, ma è anche un “interesse della collettività”.
L’importanza anche “collettiva” della salute può talora giustificare trattamenti sanitari obbligatori, come per esempio l’obbligatorietà di alcuni vaccini nei casi strettamente previsti dalla legge. Lo ha riconosciuto la Corte costituzionale, respingendo il ricorso della Regione Veneto, che aveva censurato la obbligatorietà dei vaccini previsti dal cosiddetto “decreto Lorenzin”, n. 73/2017 (Corte costituzionale n. 5/2018, sentenza Cartabia).
In particolare, la Corte costituzionale ha stabilito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art 32 Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.
La Corte enuncia una serie di principi che disciplinano il bilanciamento dei diritti e delle posizioni in campo: diritto alla salute, libertà personale e autodeterminazione del soggetto.
Soprattutto, la Corte opera una valutazione tenendo conto della dimensione collettiva della salute, basata sul principio di solidarietà fra l’individuo e la collettività, ricavabile dall’articolo 2 Costituzione … leggi tutto