Quella tutela della salute nella nostra Costituzione (corriere.it)

di Antonio Polito

Forse per la fragilità di fondo dello schema 
del movimento no green pass, 

la sua frangia più sediziosa e disperata non disdegna di ricorrere alla violenza e alla minaccia

Squilibrati e stravaganti a parte, anarchici e neofascisti esclusi, nel movimento contro il green pass c’è anche un filone di matrice liberale che accusa lo Stato
di aver limitato o addirittura conculcato alcuni diritti protetti dalla Costituzione,
come la libertà di movimento, di riunione, di manifestazione, e così via.

Molti rispondono a queste critiche segnalandone, per ridicolizzarle, le esagerazioni. E in effetti i no green pass sembrano spesso non saper distinguere — come ha scritto Donatella Di Cesare su La Stampa — un’emergenza sanitaria da un colpo di Stato. È però sempre meglio non sottovalutare i rischi che ogni limitazione delle libertà personali, per quanto piccola, contiene.

È vero che da molti secoli il pensiero politico ha definito il «contratto sociale» proprio come la cessione volontaria di alcuni diritti dello stato di natura (quello di farsi giustizia da soli, per esempio) per ottenere in cambio la protezione collettiva di libertà «civili» (per esempio il diritto di proprietà). Anche nella nostra Costituzione, infatti, si prevede esplicitamente la possibilità di limitare alcuni diritti per motivi «di sanità o di sicurezza», come è nel caso della libertà di movimento; purché a stabilirlo sia una legge.

Ma è anche vero che nel mondo di oggi lo Stato dispone di mezzi così pervasivi e di tali tecnologie che è sempre meglio stare sul chi va là, per evitare che ne abusi. Ha avuto dunque ragione Angelo Panebianco, qui sul Corriere, a invocare il criterio del minor danno: «temporaneità» e «proporzionalità» dei provvedimenti sono del resto anche i parametri delle corti internazionali, quando si tratti di bilanciare diritti umani in conflitto tra loro.

Ed è forse proprio questa la ragione per cui governo e parlamento italiano si sono dimostrati sinora restii a risolvere alla radice la questione, sancendo per legge ed erga omnes l’obbligatorietà delle vaccinazioni.

C’è però un articolo della Costituzione che i no green pass raramente citano, se non nella sua seconda parte: l’articolo 32. Sorvolano cioè sul fatto che la Repubblica ha anche l’obbligo costituzionale di tutelare «la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» e di garantire «cure gratuite agli indigenti».

Questo vuol dire che se la Repubblica in tutte le sue articolazioni, dallo Stato alle Regioni, trascurasse di mettere in atto tutte quelle pratiche di prevenzione e di cura, desunte anche dalla profilassi internazionale, che possono proteggere la mia salute e quella dell’intera collettività, si renderebbe sicuramente colpevole di tradire la Costituzione.

È questo che vogliono coloro che si battono contro il green pass? E come potrebbe d’altronde lo Stato garantire cure gratis a tutti se lasciasse che corsie di ospedale e terapie intensive fossero riempite da soli malati di Covid?

Mi pare che sia questo il punto debole dei critici delle misure governative. I quali preferiscono invece concentrarsi sulla seconda parte di quello stesso articolo 32, che afferma: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Ma è facile rispondere che il green pass non è un «trattamento sanitario», e non è «obbligatorio»: richiede sì la vaccinazione come condizione per svolgere numerose attività, ma non tutte (si può ancora andare al lavoro o a scuola senza essere vaccinati, fornendo però con un tampone la prova di non essere in quel momento infetti); e in ogni caso la somministrazione del vaccino è soggetta al «consenso informato» come ogni altro trattamento sanitario.

I nemici dei vaccini arrivano allora a sostenere che preferirebbero che l’obbligatorietà fosse fissata per legge, perché oggi è solo mascherata.

In questo modo – dicono – potrebbero contestare la norma nelle corti di giustizia per farla dichiarare incostituzionale dalla Consulta … leggi tutto

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