di Martina Caroleo and Annalisa Cicerchia
I MSNA.
Per la legge italiana, un Minore straniero non accompagnato (MSNA) è: “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili […].” (L.47/2017).
Secondo i dati del Viminale all’08/11/2021, i minori stranieri non accompagnati che nel 2021 hanno raggiunto l’Italia sono 7.976. Questo dato è il più alto degli ultimi quattro anni (4.687 nel 2020, 1.680 nel 2019, 3.536 nel 2018).
È MSNA anche il minorenne che si trovi in Italia con familiari che, però, non ne siano legalmente responsabili. Accade che i minori arrivino in Italia per raggiungere un parente adulto che però per indisponibilità accetta di prenderlo in carico solo una volta che sia divenuto maggiorenne, demandando nel frattempo al sistema di accoglienza la sua cura e il percorso di integrazione e formazione.
La Legge Zampa. Fino al 2017, il fenomeno dei MSNA è stato regolato dal T.U. in materia di migrazioni del 1998. Nel 2017 viene approvata la legge 47/2017 (la cd. Legge Zampa), che è interamente ed esclusivamente dedicata ai minori stranieri. L’Italia è uno dei pochi Paesi Europei ad aver dedicato una legge a questo specifico argomento.
Tra le più importanti novità introdotte dalla Legge Zampa c’è il divieto di respingimento dei minori, l’obbligo di riservare loro strutture interamente dedicate, che pone fine, almeno in teoria, alla promiscuità con gli adulti, e la figura del tutore volontario (v. appendice per un approfondimento).
Con l’art. 9, la legge istituisce il Sistema Informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), che raccoglie i dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato al fine di “tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.” (art. 9 comma 3).
Il Sistema di Accoglienza. Il minore viene immesso nel sistema di accoglienza dopo essere stato riconosciuto come tale dalla Questura territorialmente competente e dopo che le sue generalità siano stato registrate. Dopo essere stato schedato, viene collocato in una struttura di accoglienza.
Tramite il Comune e il Servizio Sociale verranno richieste al Tribunale per i Minorenni le aperture dei più opportuni Provvedimenti di tutela. In accordo tra la comunità e il servizio sociale, viene predisposto un Piano Individuale per programmare il percorso di integrazione del ragazzo (v. appendice).
Il Sistema Informativo. Il Sistema Informativo Minori – SIM è una piattaforma informatica che censisce i minori stranieri non accompagnati e ne registra i movimenti all’interno del territorio italiano; raccoglie tutti i documenti e i provvedimenti emessi dai tribunali a loro carico; rendiconta l’accoglienza dei Comuni; agevola il lavoro di istruttoria per il rilascio dei pareri richiesti dalla legge.
Il SIM è gestito dall’ufficio minori Stranieri non Accompagnati della D.G. Immigrazione del MLPS.
Operano sul SIM gli uffici del Ministero e le Amministrazioni comunali, inserendo dati anagrafici, data del primo ritrovamento, data della presa in carico e delle sue variazioni, collocamento in struttura, eventuali trasferimenti in altre strutture, allontanamenti volontari e, infine, le uscite di competenza. In altre parole, la storia del minore in Italia.
L’elevato numero di utenze che operano sul SIM fa si che venga prodotta una grande quantità di dati, ma anche che questi dati richiedano un grande sforzo di armonizzazione e standardizzazione (un approfondimento in appendice).
Incerta identità. L’identità dei minori stranieri non accompagnati è di difficile accertamento per diversi motivi. Prima di tutto, la data di nascita. Oltre 11.000 soggetti (il 15% del totale) sono registrati come nati il primo gennaio, data chiaramente convenzionale.
Questo dipende dalla qualità delle anagrafi di alcuni paesi di provenienza; dalla mancanza di documenti, smarriti durante il viaggio o requisiti dai trafficanti o dalla polizia di frontiera; dalle difficoltà linguistiche (difficile trovare traduttori per urdu o swahili).
Questa zona d’ombra talvolta viene utilizzata da neomaggiorenni che, per accedere ai benefici della legge, dichiarano di avere 17 anni anche allo scopo di essere più difficilmente contraddetti, anche qualora si ricorresse alle tecniche mediche di accertamento dell’età … leggi tutto