di Bruno Saetta
Recepimento della Direttiva Copyright
La Direttiva Copyright dell’Unione europea (790 del 2019) è stata gradualmente trasposta nelle legislazioni nazionali. Doveva avvenire entro il 7 giugno 2021 ma molti paesi hanno recepito la direttiva con ritardo. L’Italia solo con il decreto legislativo 177 dell’8 novembre 2021, entrato in vigore il 12 dicembre 2021.
Le problematiche fondamentali rimangono sul tavolo, in particolare resta irrisolta la questione (derivante dall’art. 17) di come conciliare la libertà di espressione con i nuovi obblighi per le piattaforme di filtrare le opere caricate sui loro server. È importante sempre ricordare che qui parliamo di filtri di caricamento, cioè i contenuti non vengono semplicemente rimossi, ma non sono nemmeno caricati, e quindi non è nemmeno possibile per un utente di internet verificare icto oculi se il contenuto è effettivamente in violazione delle norme. In sostanza si delega l’applicazione del diritto alle piattaforme e noi ci dobbiamo fidare del loro giudizio.
L’industria dello spettacolo giustifica la grave interferenza con la libertà di espressione in base alla necessità di tutelare i diritti fondamentali degli autori, compresa la protezione delle loro creazioni intellettuali. Tuttavia, dalle norme emerge una tutela principalmente concentrata sugli interessi strettamente economici dell’industria, interessi commerciali che non hanno nulla a che fare con gli autori e i creativi, e anche questi ultimi finiranno probabilmente limitati nei loro diritti.
Giusto per fare un semplice esempio, l’esecuzione online di un pezzo di Bach, sul quale ovviamente non insistono più diritti di autore e quindi è libera, potrebbe finire per andare in contrasto con l’esecuzione di un concertista della Universal (sulla quale insistono i diritti quale esecutore) perché determinerebbe una riduzione dei profitti della Universal, per cui corre il rischio di essere eliminata pur non violando alcun diritto d’autore.
Per comprendere meglio la situazione basta tener presente che in Germania si è cercato di dare una tutela speciale nell’ambito della riforma del copyright ai contenuti sportivi anche se gli eventi sportivi non sono coperti da copyright in quanto non sono opere creative (esiste solo un diritto accessorio per le registrazioni televisive degli eventi). L’idea è, alla fine, di tutelare gli interessi economici delle aziende più che i diritti degli autori.
Art. 17: attuazione negli Stati membri
Gli approcci nazionali (vedi infografiche di Communia) nel recepire la Direttiva Copyright si possono inquadrare in tre categorie.
- La gran parte degli Stati (Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Croazia, Estonia, Malta, Irlanda e Danimarca) ha scelto, pur con alcune differenze, di recepire la normativa senza modifiche. In sostanza tali Stati non forniscono alcun orientamento alle piattaforme su come applicare nel concreto l’articolo 17. In tal modo trasferiscono gli obblighi che la direttiva prevede per gli Stati (“Gli Stati membri devono…”) alle piattaforme del web e ai titolari dei diritti.
La Francia in realtà si concentra particolarmente sugli strumenti di filtraggio dei contenuti (ah, come sono lontani i tempi quando si diceva che la direttiva non comportava strumenti di filtraggio!).
Alcuni Stati hanno scelto di includere sostanziali modifiche alla normativa, in particolare introducendo delle specifiche salvaguardie per evitare blocchi eccessivi di contenuti. Germania (legge recepimento), Austria e Finlandia, infatti, introducono salvaguardie procedurali e sostanziali dei diritti degli utenti che limitano in modo significativo la capacità delle piattaforme di implementare filtri di caricamento completamente automatizzati per ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 17, paragrafo 4.
Vi sono, ovviamente, delle differenze, la Germania prevede “usi presumibilmente autorizzati”, l’Austria “usi di piccole parti di un’opera”, ma entrambi i paesi hanno fissato le stesse soglie quantitative: 15 secondi di audio o video, 160 caratteri di testo o immagini fino a 250kb.Quindi, quando viene utilizzato meno del 50% del lavoro originale ed è combinato con altro materiale creato dall’autore del caricamento (il secondo requisito non si applica alle singole immagini in Germania), e sono rispettate le soglie quantitative, i contenuti immessi online si presumono legittimi e quindi non devono essere bloccati dai filtri di caricamento delle piattaforme.
Inoltre entrambi i paesi consentono agli utenti di contrassegnare (es. citazione, parodia) gli usi più lunghi delle opere protette come legittimi. Sono tutte le ipotesi nelle quali i contenuti non possono essere bloccati automaticamente e devono essere rivisti manualmente dai titolari dei diritti, rimanendo online fino alla risoluzione della controversia.
Gli usi consentiti generalmente sono le rielaborazioni degli utenti a fini di critica, satira o parodia (es. meme). Si tratta di una serie di ipotesi che scoraggiano le false rivendicazioni di violazione del copyright che tanto affliggono le piattaforme online e danneggiano principalmente proprio gli autori e i creativi … leggi tutto