Il presidente della Corte Costituzionale interviene sulla questione nel corso della relazione annuale sull'attività della Consulta.
E precisa: l’articolo 78 lascia la decisione al Parlamento
L’invio di armi all’esercito ucraino viola gli articoli 11 e 52 della nostra Costituzione come hanno scritto alcuni nei giorni scorsi? Il presidente della Consulta Giuliano Amato, che ieri è intervenuto sulla questione presentando la relazione annuale sulle attività della Corte Costituzionale, ha spiegato che non è così, che l’aiuto militare alla resistenza di Kiev non è per nulla un atto illegale o illegittimo.
E lo ha fatto in punta di diritto, citando l’articolo 78 della Costituzione che conferisce a Camera e Senato la decisione di un nostro impegno militare.
«Vale più l’articolo 11 o l’articolo 52 della Costituzione? Valgono entrambi gli articoli. Però c’è un terzo articolo che va ricordato, l’articolo 78 il quale evidenzia che Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari, ciò implica inesorabilmente che l’Italia possa trovarsi in guerra».
Amato precisa che quindi non esiste nessuna contraddizione nella linea scelta dal governo italiano di supporto attivo all’esercito ucraino e prova allo stesso tempo a mettere fine alle polemiche sulla presunta violazione della Carta da parte dell’esecutivo guidato da Mario Draghi.
«Questo risponde al dibattito che c’è stato nelle scorse settimane: se il ripudio della guerra sia assoluto o se la guerra difensiva sia consentita o meno dalla nostra Costituzione. Mettendo insieme i tre articoli si ottiene la risposta alla domanda». Rispondendo alla questione se l’Italia possa partecipare alla guerra di un paese aggredito.
In tal senso Amato non sembra nutrire molti dubbi e prova a fare chiarezza chiamando in causa altri trattati internazionali di cui il nostro paese è firmatario: «Ci tengo a sottolineare che se all’Italia non fosse consentito per Costituzione di partecipare alla difesa di paesi terzi sarebbero illegittimi sia l’articolo 5 del Trattato della Nato sia, e non lo ricorda mai nessuno e mi dispiace, anche l’articolo 42 del trattato sull’Unione europea che dice che qualora uno stato membro subisce pressione sul suo territorio, gli altri stati membri sono tenuti a prestare aiuto e attuare assistenza con tutti i mezzi in loro possesso e in conformità all’articolo 51 della Carta dell’Onu che considera come diritto naturale l’autotutela a difendersi da un attacco armato».
Il presidente della Consulta è poi intervenuto su un’eventuale incriminazione di Vladimir Putin e della sua cerchia per crimini di guerra e contro l’umanità in merito ai massacri nella città di Bucha, alle esecuzioni di civili e alle fosse comuni, orrori documentati da centinaia di testimonianze. Anche in questo caso la partecipazione attiva dell’Italia a un’azione penale nei confronti del presidente russo rientrerebbe nelle prerogative costituzionali. «Non è certo la nostra Costituzione a creare ostacoli.
Gli ostacoli sono altri. Ad esempio la Russia non ha ratificato il trattato, mentre i primi a non volerne saperne sono stati proprio gli Usa, negli anni in cui avevano i marine in missione in vari paesi del mondo e temevano accuse. Neanche l’Ucraina lo ha fatto, ma ha accettato lo statuto e quindi rientra in questa giurisdizione» … leggi tutto